Studio Legale Petrali · Guida
Quando serve un avvocato penalista, quanto costa secondo i parametri forensi, cosa fare dopo un’informazione di garanzia e quali sono i riti alternativi.
Il compenso del difensore penale si determina sui parametri forensi del d.m. 55/2014, aggiornati dal d.m. 147/2022, che fissano valori minimi, medi e massimi per ciascuna fase del procedimento e per ciascun organo giudicante. L’avvocato deve comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo prima di assumere l’incarico.
I parametri sono contenuti nel decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55; la tabella 15, relativa alla materia penale, è stata sostituita dal decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147. Il compenso è articolato per quattro fasi — studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria o dibattimentale, fase decisionale — e varia in funzione dell’organo davanti al quale si procede: giudice di pace, tribunale in composizione monocratica o collegiale, corte di assise, corte di appello, Corte di cassazione. L’articolo 12 del decreto consente, di regola, la diminuzione fino al cinquanta per cento e l’aumento fino all’ottanta per cento dei valori medi. Per l’assistenza di più soggetti nella stessa posizione processuale il compenso unico è aumentato del trenta per cento per ciascun soggetto oltre il primo fino a dieci, e del dieci per cento per ciascuno dei successivi fino a venti.
Agli importi si aggiungono il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del quindici per cento, il contributo integrativo alla Cassa Forense del quattro per cento e l’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 impone all’avvocato di comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione. I parametri operano in via suppletiva e come criterio di liquidazione giudiziale; l’accordo scritto con il cliente resta la fonte principale. Poiché il comma 6 del medesimo articolo 13 prevede l’aggiornamento periodico dei parametri con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, il riferimento va sempre fatto alle tabelle vigenti al momento del conferimento dell’incarico.
Riferimenti normativi: d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (tabella 15, come sostituita dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147); art. 12 d.m. 55/2014; art. 13, commi 5 e 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
L’informazione di garanzia è l’atto con cui il pubblico ministero comunica che sono in corso indagini e invita a nominare un difensore. Non è una condanna né un rinvio a giudizio. L’adempimento corretto è uno solo: nominare tempestivamente un difensore di fiducia e non compiere iniziative autonome.
L’articolo 369 del codice di procedura penale, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, prevede che il pubblico ministero, quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, notifichi alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa l’informazione di garanzia, che contiene la descrizione sommaria del fatto e l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, con l’invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. L’atto dà conto altresì del diritto alla comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3, e avvisa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; la notificazione può essere eseguita dalla polizia giudiziaria soltanto nei casi di urgenza che non consentono il ricorso alle forme ordinarie, con modalità che tutelano la riservatezza del destinatario, e all’informazione di garanzia si applica il divieto di pubblicazione di cui all’articolo 114, comma 2.
L’articolo 369-bis impone la contestuale comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, con l’avvertimento dell’obbligo di retribuirlo e delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ricevuto l’atto, sono da evitare tre condotte: contattare direttamente persone informate sui fatti o potenziali testimoni; modificare, integrare o distruggere documentazione, anche se ritenuta irrilevante; rendere dichiarazioni spontanee o rispondere a richieste informali prima di aver consultato il difensore. Il difensore nominato può esercitare le facoltà di cui agli articoli 391-bis e seguenti in materia di investigazioni difensive, chiedere l’accesso agli atti nei limiti consentiti dall’articolo 335 e valutare l’opportunità di una memoria ai sensi dell’articolo 121. Il termine per il deposito di memorie e per la richiesta di essere interrogati è, in caso di avviso di conclusione delle indagini, quello previsto dall’articolo 415-bis: venti giorni.
Riferimenti normativi: artt. 114, comma 2, 335, 369, 369-bis, 391-bis ss., 415-bis c.p.p.; legge 9 agosto 2024, n. 114.
Il difensore d’ufficio non è gratuito: va retribuito dall’assistito, salvo ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La differenza sostanziale non è economica ma di continuità: il difensore di fiducia è scelto dall’interessato e segue il procedimento in tutti i suoi gradi.
L’articolo 97 del codice di procedura penale disciplina la designazione del difensore d’ufficio, effettuata dall’ufficio centralizzato del Consiglio dell’Ordine secondo criteri automatici di turnazione fra gli iscritti nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. L’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che il difensore d’ufficio ha diritto al compenso a carico dell’assistito, e che solo in caso di irreperibilità o di accertata insolvibilità l’onorario è anticipato dallo Stato, con successivo recupero.
La gratuità dipende dunque non dalla natura della nomina ma dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disciplinata dagli articoli 74 e seguenti dello stesso testo unico e subordinata a un limite di reddito imponibile annuo che l’articolo 77 impone di adeguare periodicamente con decreto del Ministro della giustizia: l’ultimo adeguamento è quello disposto con decreto del Ministro della giustizia 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, al cui testo occorre fare riferimento per l’importo vigente. Il difensore di fiducia è nominato ai sensi dell’articolo 96 con dichiarazione resa all’autorità procedente o consegnata dal difensore stesso; la nomina può riguardare fino a due difensori. La scelta rileva soprattutto sotto il profilo della continuità difensiva: la designazione d’ufficio può variare da atto ad atto, mentre l’incarico fiduciario consente una gestione unitaria delle indagini, dell’eventuale fase cautelare e del giudizio.
Riferimenti normativi: artt. 96, 97 c.p.p.; artt. 74-89 e 116 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; d.m. 22 aprile 2025.
I riti alternativi consentono di definire il procedimento senza dibattimento, con una riduzione di pena. I principali sono il giudizio abbreviato, che comporta la diminuzione di un terzo, e l’applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento, con riduzione fino a un terzo.
Il giudizio abbreviato è disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale: l’imputato chiede che il processo sia definito allo stato degli atti, salva la richiesta subordinata di integrazione probatoria ai sensi dell’articolo 438, comma 5. In caso di condanna, l’articolo 442, comma 2, prevede la diminuzione di un terzo della pena, ridotta della metà per le contravvenzioni; il comma 2-bis, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, prevede l’ulteriore riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza. L’articolo 438, comma 1-bis, esclude il rito per i delitti puniti con l’ergastolo.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è regolata dagli articoli 444 e seguenti: la pena detentiva, diminuita fino a un terzo, non deve superare cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria; l’articolo 444, comma 3-bis, consente di subordinare la richiesta all’esenzione da pene accessorie o alla non applicazione della confisca facoltativa. L’articolo 445 regola gli effetti della sentenza, che non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari e comporta l’estinzione del reato al decorso dei termini previsti. La valutazione di convenienza dipende dalla solidità del quadro probatorio, dalle conseguenze accessorie e dagli effetti extrapenali della decisione.
Riferimenti normativi: artt. 438-443, 442, commi 2 e 2-bis, 444-448 c.p.p.; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
L’ente risponde in via autonoma quando un reato compreso nel catalogo dei reati presupposto è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o da sottoposti. La responsabilità è disciplinata dal d.lgs. 231/2001 e si aggiunge a quella della persona fisica.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introduce la responsabilità amministrativa da reato degli enti, di natura sostanzialmente punitiva. L’articolo 5 individua il criterio oggettivo di imputazione: il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza; l’ente non risponde se le persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Il criterio soggettivo è la colpa di organizzazione: l’articolo 6 esclude la responsabilità per i reati degli apicali se l’ente prova di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, di avere affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, e che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli. L’articolo 7 disciplina i reati dei sottoposti. Le sanzioni comprendono la sanzione pecuniaria per quote (articoli 10 e 11), le sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2), la confisca del profitto (articolo 19) e la pubblicazione della sentenza.
Riferimenti normativi: artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Denominazione: Studio Legale Petrali — Avv. Marco Pierpaolo Petrali.
Ambito di attività: diritto penale dell’economia e dell’impresa; difesa di società, amministratori e dirigenti; responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 e modelli organizzativi; reati societari, fallimentari e tributari; reati contro il patrimonio e l’economia; procedimenti cautelari e misure reali; rapporti con le Procure e le autorità inquirenti.
Sede principale: Monza, Via E. Spreafico 3.
Recapito secondario: Ferrara, Via Bagaro 3 (angolo Corso Porta Po 98), su appuntamento.
Telefono: +39 02 84086683.
Orari: lunedì-venerdì 9:00-19:00, ricevimento su appuntamento.
Contatto: modulo del sito alla pagina /contatti/, con possibilità di allegare documentazione.
Lingue di lavoro dei contenuti dello Studio: italiano, inglese, francese.
Ordine di appartenenza: Ordine degli Avvocati di Milano, iscrizione all’Albo del 27 luglio 1995.
Esercizio della professione: attività di difesa penale continuativa dal 1995.
Ulteriori iscrizioni: difensore d’ufficio; liste del patrocinio a spese dello Stato per la materia penale.
Abilitazione: patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori dal 21 settembre 2007.
Copertura assicurativa: polizza di responsabilità civile professionale AIG n. ICNF000002.007005.
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