Osservatorio di Diritto Penale · – 29 Luglio 2026
Con ordinanza n. 28647 del 29 luglio 2026 (udienza del 23 aprile 2026, Pres. Mogini, Rel. Siani) le Sezioni Unite penali, decidendo il quesito loro rimesso ma senza definire il giudizio, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la sentenza che dichiara l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa conserva natura di sentenza di proscioglimento anche quando lo condanni alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile: essa non è dunque appellabile dall’imputato, e il solo mezzo ordinario esperibile è il ricorso per cassazione.
Nello stesso atto, e ritenuto che il dato letterale non consenta un’interpretazione adeguatrice, la Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma appena applicata — l’art. 593, comma 3, c.p.p. — in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede quell’appello; ha quindi sospeso il procedimento e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale ex art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
È un’ordinanza di rimessione, non una decisione definitiva. La norma resta in vigore, il ricorso non è deciso e l’esito del giudizio incidentale non è pronosticabile.
La fattispecie esiste per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, pronunciando il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, decidesse anche sulla domanda della parte civile. Da allora una sentenza di proscioglimento può contenere una condanna risarcitoria.
L’art. 593, comma 3, c.p.p., nel testo sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, rende inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa. Ne deriva l’asimmetria che la Corte segnala: la parte civile, in forza dell’art. 576 c.p.p., ottiene un riesame di merito delle statuizioni civili, mentre l’imputato prosciolto ma soccombente sull’azione civile resta confinato al giudizio di legittimità. L’art. 593, comma 3, va d’altronde letto in coordinamento con l’art. 574 c.p.p., che chiude il sistema dei mezzi concessi all’imputato agli effetti civili.
Il tema è concreto in tre situazioni ricorrenti: il proscioglimento per tenuità accompagnato da condanna generica al risarcimento; la liquidazione di una provvisionale, statuizione discrezionale ed equitativa, di regola non sindacabile in sede di legittimità; e i reati puniti con pena alternativa. Nel caso deciso si trattava di diffamazione a mezzo stampa aggravata, contestata al direttore responsabile per omesso controllo ai sensi dell’art. 57 c.p., reato punito con reclusione o multa e dunque a pena alternativa.
Un dato consente al lettore di verificare se il proprio caso ricada nel divieto: per le sentenze di proscioglimento l’art. 593, comma 3, guarda alla pena edittale astratta, non a quella che sarebbe stata applicata. Per le condanne, invece, rileva la pena in concreto applicata.
Nessuna delle indicazioni riportate sostituisce la valutazione del singolo caso.
Nota di sintesi a cura dello Studio Legale Petrali, elaborata su fonti normative ufficiali (Gazzetta Ufficiale, Normattiva, Corte di cassazione). Il testo non riproduce contributi di terzi e non costituisce consulenza legale.