Osservatorio di Diritto Penale · – 26 Settembre 2026

Sanzioni Banca d’Italia e udienza pubblica: la Corte EDU sull’art. 6

PROVVEDIMENTO
Corte EDU, Sez. I (comitato), sentenza 11 settembre 2025, ricorso n. 37185/18, definitiva: violazione dell’art. 6 § 1 CEDU (udienza pubblica)

Decidere in camera di consiglio l’opposizione a una sanzione della Banca d’Italia ha violato l’art. 6 § 1 CEDU: la sanzione aveva natura penale per gravità e funzione, i fatti erano contestati e l’udienza pubblica era mancata.

Il caso e la decisione. La Banca d’Italia aveva irrogato una sanzione di 41.000 euro, ex art. 190 del d.lgs. 58/1998 (TUF), a un componente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società di gestione del risparmio. Nel febbraio 2015 la Corte d’appello di Brescia aveva respinto l’opposizione con il rito camerale allora previsto dall’art. 195 TUF; nel 2018 la Cassazione aveva rigettato il ricorso.

Per Strasburgo la Banca d’Italia non è un «tribunale indipendente e imparziale» ai sensi dell’art. 6, perché istruisce e decide al proprio interno; la Corte dà tuttavia atto che il ricorrente aveva potuto difendersi per iscritto e non aveva chiesto l’audizione. La Corte d’appello aveva piena giurisdizione, ma senza udienza pubblica il vizio non è stato sanato; la Cassazione, giudice del solo diritto, non poteva rimediare. Il resto del ricorso era stato dichiarato irricevibile già alla comunicazione al Governo. Equa soddisfazione: 1.000 euro per le spese e nessun risarcimento; per il danno non patrimoniale basta l’accertamento della violazione.

Perché rileva. Dal 27 giugno 2015, con il d.lgs. 72/2015, gli artt. 195 TUF e 145 del d.lgs. 385/1993 (TUB) prevedono l’udienza pubblica davanti alla Corte d’appello, anche per i giudizi allora pendenti. Per il TUF, il d.lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha devoluto i ricorsi relativi ai procedimenti avviati dopo il 7 agosto 2026 al TAR Lombardia, sede di Milano (giurisdizione esclusiva, rito abbreviato dell’art. 119 c.p.a.), con udienza di merito pubblica. Il principio vale per ogni rito: la garanzia sta nella completezza del controllo giurisdizionale.

In pratica. Per esponenti aziendali e funzioni di controllo di banche e intermediari:

I fatti vanno contestati davanti al primo giudice: la Corte d’appello per il TUB, per i procedimenti TUF avviati fino al 7 agosto 2026 e per le violazioni di norme esterne al TUF che rinviano all’art. 195; il TAR Lombardia per i procedimenti TUF avviati dopo. Contro la Corte d’appello resta solo la Cassazione, che non riapre il merito; l’appello al Consiglio di Stato riesamina i fatti, ma senza nuove prove, salvo che siano indispensabili (art. 104 c.p.a.).

Se il rito non la prevede espressamente, l’udienza pubblica va chiesta subito e per iscritto: qui l’eccezione di rinuncia del Governo è caduta solo perché la legge imponeva la camera di consiglio.

Vanno pretese prove, audizione personale e discussione orale.

La natura penale pesa anche su un eventuale procedimento penale per gli stessi fatti.

Domande frequenti.

La sentenza travolge la sanzione?
No. Il rimborso è stato negato per difetto di nesso causale e manca uno strumento interno di riapertura: l’art. 628-bis c.p.p. riguarda le condanne penali, l’art. 391-quater c.p.c. i diritti di stato della persona.

Vale per il TUB?
Sì, nel principio: l’art. 145 TUB, non toccato nel 2026, prevede ancora l’udienza pubblica davanti alla Corte d’appello di Roma.

Nota di sintesi a cura dello Studio Legale Petrali, elaborata sul testo della sentenza (banca dati HUDOC) e sulla normativa vigente. La nota non riproduce integralmente la motivazione e non costituisce consulenza legale.