Osservatorio di Diritto Penale · – 13 Luglio 2026
Il giudice dell’esecuzione di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma 5, c.p., in combinato disposto con l’art. 6, comma 2, della legge n. 69 del 2019, che pone a carico del condannato gli oneri dei percorsi di recupero. Per i delitti indicati dalla norma (tra cui maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti persecutori, tentato omicidio e alcune ipotesi aggravate di lesioni personali), la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione a tali percorsi e al loro superamento con esito favorevole. Il dubbio riguarda il condannato in condizioni di indigenza, che non è in grado di sostenerne il costo. I parametri invocati sono, tra gli altri, gli artt. 3 e 27 Cost.
La questione tocca l’equilibrio tra finalità rieducativa della pena e principio di eguaglianza: subordinare la sospensione condizionale a oneri economicamente inaccessibili rischia di trasformare una misura di reinserimento in un fattore di discriminazione censuaria.
Aggiornamento al 25 settembre 2026: la questione risulta ancora pendente davanti alla Corte costituzionale.
Nota di sintesi a cura dello Studio Legale Petrali, elaborata su fonti giuridiche specializzate (Giurisprudenza Penale Web, ISSN 2499-846X). Il testo non riproduce il contributo originale e non costituisce consulenza legale.