Osservatorio di Diritto Penale · – 22 Luglio 2026

Riqualificazione del fatto e accesso ai riti alternativi: rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

PROVVEDIMENTO
Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza 8 luglio 2026 (dep. 21 luglio 2026), n. 27371, Pres. Aprile, Rel. Rosati

Con l’ordinanza n. 27371, depositata il 21 luglio 2026, la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE e dell’art. 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il tema è la riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice direttamente in sentenza. Il nodo riguarda l’imputato per il quale la diversa qualificazione renderebbe accessibile un rito alternativo precluso dall’imputazione originaria: nel caso concreto, la sospensione del procedimento con messa alla prova. La riqualificazione, però, arriva in sentenza senza preventivo avviso, quando il termine di decadenza per chiedere il rito è ormai decorso; e la questione si pone anche se la nuova qualificazione era prevedibile.

Per la difesa d’impresa la questione è tutt’altro che teorica: patteggiamento, rito abbreviato e messa alla prova incidono in modo decisivo sulla strategia processuale e sull’esposizione dell’ente e dei suoi vertici. Se la Corte di giustizia dovesse ritenere che il diritto dell’Unione imponga di avvisare tempestivamente l’imputato della possibile riqualificazione, anche se prevedibile, così da consentirgli di rivedere la scelta del rito, si aprirebbe uno spazio difensivo nuovo nei procedimenti economici, dove la qualificazione dei fatti è spesso mobile e contesa fino all’ultimo grado.

Nota di sintesi a cura dello Studio Legale Petrali, elaborata su fonti giuridiche specializzate (Giurisprudenza Penale Web, ISSN 2499-846X). Il testo non riproduce il contributo originale e non costituisce consulenza legale.