Osservatorio di Diritto Penale · – 14 Luglio 2026

La qualificazione della tortura “pubblica” (art. 613-bis c.p.) rimessa alle Sezioni Unite

PROVVEDIMENTO
Cassazione Penale, Sez. V, ordinanza dep. 10 luglio 2026, n. 25758 — Pres. Romano, Rel. Tudino

La Quinta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della natura giuridica della tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio: autonomo titolo di reato ovvero circostanza aggravante speciale, a pena autonoma o indipendente, della fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 613-bis c.p.

La scelta sistematica ha conseguenze concrete su bilanciamento delle circostanze, prescrizione e trattamento sanzionatorio. La questione è tuttora pendente: la trattazione davanti alle Sezioni Unite è fissata all’udienza del 26 novembre 2026. La pronuncia è destinata a fissare un punto fermo.

Nota di sintesi a cura dello Studio Legale Petrali, elaborata su fonti giuridiche specializzate (Giurisprudenza Penale Web, ISSN 2499-846X). Il testo non riproduce il contributo originale e non costituisce consulenza legale.