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Penale d’impresa e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001

Responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: reati presupposto, modello organizzativo, organismo di vigilanza e condizioni dell’efficacia esimente.

Che cos’è la responsabilità 231 e a quali enti si applica?

È la responsabilità da reato degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001, autonoma rispetto a quella della persona fisica. Si applica agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 delimita l’ambito soggettivo: la disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La responsabilità sorge quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: la commissione di un reato compreso nel catalogo dei reati presupposto; il collegamento oggettivo con l’ente, ossia l’interesse o il vantaggio di cui all’articolo 5; la colpa di organizzazione, intesa come difetto o inefficace attuazione dell’assetto preventivo.

L’articolo 8 sancisce l’autonomia della responsabilità dell’ente, che sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia. Il procedimento a carico dell’ente si svolge davanti al giudice penale competente per il reato presupposto ed è regolato dagli articoli 34 e seguenti, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice di procedura penale. La prescrizione dell’illecito amministrativo è disciplinata dall’articolo 22 con termine quinquennale dalla consumazione del reato, soggetto a interruzione.

Riferimenti normativi: artt. 1, 5, 8, 22, 34 ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Quali sono i reati presupposto della responsabilità dell’ente?

Il catalogo è contenuto negli articoli 24 e seguenti del d.lgs. 231/2001 ed è stato progressivamente ampliato. Comprende, tra gli altri, reati contro la pubblica amministrazione, societari, di riciclaggio e autoriciclaggio, in materia di sicurezza sul lavoro, ambientali, tributari, contro il patrimonio culturale e di contrabbando.

Il catalogo si è esteso per successive stratificazioni. Rilevano in particolare: gli articoli 24 e 25 per i delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione; l’articolo 24-ter per i delitti di criminalità organizzata; l’articolo 25-ter per i reati societari; l’articolo 25-septies per l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; l’articolo 25-octies per ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio; l’articolo 25-undecies per i reati ambientali; l’articolo 25-duodecies per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; l’articolo 25-quinquiesdecies per i reati tributari, introdotto dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.

157, ed esteso dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75; l’articolo 25-sexiesdecies per il contrabbando; l’articolo 25-septiesdecies per i delitti contro il patrimonio culturale, introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22. Il catalogo è stato da ultimo inciso, nella parte ambientale, dal decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203: la verifica dell’elenco vigente al momento del fatto è quindi un passaggio preliminare necessario. La mappatura dei reati presupposto rilevanti per la singola organizzazione è il primo adempimento sostanziale nella costruzione del modello: un catalogo generico e non calibrato sui processi aziendali reali è il difetto più frequentemente rilevato in sede giudiziaria.

Riferimenti normativi: artt. 24-25-duodevicies d.lgs. 231/2001; d.l. 124/2019 conv. l. 157/2019; d.lgs. 75/2020; legge 9 marzo 2022, n. 22; d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81.

Quando il modello organizzativo esclude la responsabilità della società?

Per i reati degli apicali l’ente deve provare quattro elementi: adozione ed efficace attuazione del modello prima del fatto, idoneità preventiva del modello, vigilanza affidata a un organismo autonomo, elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore. Per i sottoposti l’onere probatorio è meno gravoso.

L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 231/2001 costruisce un’esimente in favore dell’ente, con inversione dell’onere della prova per i reati commessi da soggetti in posizione apicale. Il comma 2 indica i requisiti contenutistici del modello: individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente; individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza; introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure.

Il comma 2-bis, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, richiede l’istituzione dei canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione. L’articolo 7 riguarda i reati dei sottoposti: la responsabilità sussiste se la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, e il comma 2 esclude tale inosservanza quando l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo. Il giudizio di idoneità è formulato ex ante, sulla base della prognosi di prevenibilità del reato concretamente verificatosi, e non si esaurisce nella verifica formale dell’esistenza del documento.

Riferimenti normativi: artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001; d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Che ruolo ha l’organismo di vigilanza e come deve essere composto?

L’organismo di vigilanza vigila sul funzionamento e sull’osservanza del modello e ne cura l’aggiornamento. Deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, di indipendenza rispetto agli organi gestori e di continuità d’azione. Negli enti di piccole dimensioni i compiti possono essere svolti dall’organo dirigente.

L’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 231/2001 richiede che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento sia affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il comma 4 consente, negli enti di piccole dimensioni, che i compiti siano svolti direttamente dall’organo dirigente; il comma 4-bis, introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, consente che nelle società di capitali le funzioni siano svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.

I requisiti elaborati nella prassi applicativa sono autonomia e indipendenza rispetto alle funzioni operative, professionalità adeguata ai rischi mappati e continuità di azione, con calendarizzazione delle verifiche e verbalizzazione. Sotto il profilo difensivo, la documentazione dell’attività dell’organismo — piani di audit, flussi informativi ricevuti, segnalazioni e relativo esito, relazioni periodiche all’organo amministrativo — costituisce l’elemento di prova più consistente dell’efficace attuazione del modello. Un organismo privo di dotazione economica autonoma, o composto in prevalenza da soggetti gerarchicamente subordinati agli apicali, espone l’esimente a contestazioni di merito difficilmente superabili.

Riferimenti normativi: art. 6, comma 1, lett. b), commi 2, 4 e 4-bis, d.lgs. 231/2001; legge 12 novembre 2011, n. 183.

Quali sanzioni rischia la società e cosa può ridurle?

Le sanzioni sono pecuniarie per quote, interdittive, di confisca del profitto e di pubblicazione della sentenza. Le condotte riparatorie previste dall’articolo 17 — risarcimento del danno, eliminazione delle carenze organizzative, messa a disposizione del profitto — escludono l’applicazione delle sanzioni interdittive.

L’articolo 10 del decreto legislativo 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria applicata per quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille; l’articolo 11 disciplina la commisurazione dell’importo della singola quota in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. L’articolo 9, comma 2, elenca le sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’articolo 12 prevede riduzioni della sanzione pecuniaria, tra l’altro quando l’autore ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio, quando il danno patrimoniale è di particolare tenuità, quando l’ente ha risarcito integralmente il danno o ha adottato un modello idoneo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. L’articolo 17 subordina l’esclusione delle sanzioni interdittive alla realizzazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, del risarcimento integrale del danno e dell’eliminazione delle conseguenze dannose, dell’eliminazione delle carenze organizzative mediante l’adozione di modelli idonei e della messa a disposizione del profitto ai fini della confisca. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare ai sensi degli articoli 45 e seguenti, con possibile nomina di un commissario giudiziale.

Riferimenti normativi: artt. 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 45 ss. d.lgs. 231/2001.

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