Studio Legale Petrali · Guida
Reati ambientali: d.lgs. 152/2006, ecoreati della legge 68/2015, estinzione mediante prescrizioni e responsabilità dell’ente ex art. 25-undecies.
Il d.lgs. 152/2006 punisce prevalentemente con contravvenzioni gli scarichi non autorizzati di acque reflue, la gestione non autorizzata di rifiuti, la realizzazione di discariche abusive, l’omessa bonifica, le violazioni in materia di formulari e registri e le emissioni in atmosfera senza autorizzazione.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concentra la tutela penale nella parte terza e nella parte quarta. L’articolo 137 sanziona gli scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, con aggravamento per le sostanze delle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza. L’articolo 256 punisce la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, con pena diversificata secondo la natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti; il comma 3 punisce la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; il comma 4 riduce le pene alla metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.
L’articolo 256-bis punisce la combustione illecita di rifiuti. L’articolo 257 punisce l’omessa bonifica e prevede al comma 4 che l’osservanza dei progetti approvati costituisca condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta. L’articolo 258 riguarda le violazioni degli obblighi di comunicazione, dei registri obbligatori e dei formulari; l’articolo 259 il traffico illecito di rifiuti; l’articolo 279 le emissioni in atmosfera. Trattandosi in prevalenza di contravvenzioni, esse sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del codice penale.
Riferimenti normativi: artt. 137, 256, 256-bis, 257, 258, 259, 279 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 42, comma 4, c.p.
Sono i delitti contro l’ambiente inseriti nel titolo VI-bis del libro secondo del codice penale: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico di materiale radioattivo, impedimento del controllo, omessa bonifica e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Sono delitti, quindi punibili di regola a titolo di dolo.
La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto nel codice penale il titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l’ambiente». L’articolo 452-bis punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L’articolo 452-quater punisce il disastro ambientale, definendolo come alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, ovvero alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero offesa alla pubblica incolumità per rilevanza del fatto o numero delle persone offese o esposte a pericolo. L’articolo 452-quinquies prevede le corrispondenti ipotesi colpose con pena diminuita.
L’articolo 452-septies punisce l’impedimento del controllo, l’articolo 452-terdecies l’omessa bonifica, l’articolo 452-quaterdecies le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. L’articolo 452-decies prevede una rilevante diminuzione di pena per il ravvedimento operoso, l’articolo 452-undecies la confisca obbligatoria, anche per equivalente. Il titolo VI-bis è stato riscritto in più punti dal decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, che ha sostituito le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE: l’individuazione delle fattispecie e delle cornici edittali applicabili richiede quindi il raffronto tra il testo vigente al momento del fatto e quello attuale, anche ai fini dell’articolo 2 del codice penale.
Riferimenti normativi: artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies, 452-decies, 452-undecies, 452-terdecies, 452-quaterdecies c.p.; legge 22 maggio 2015, n. 68; d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81; direttiva (UE) 2024/1203; art. 2 c.p.
Sì. La parte sesta-bis del d.lgs. 152/2006 prevede una procedura estintiva per le contravvenzioni ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale: l’organo di vigilanza impartisce prescrizioni e, dopo l’adempimento e il pagamento in sede amministrativa, il reato si estingue.
Gli articoli da 318-bis a 318-octies del decreto legislativo 152/2006, introdotti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, disciplinano una procedura modellata su quella prevista in materia di sicurezza sul lavoro dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. L’ambito di applicazione è delimitato alle ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. L’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente, fissando un termine per la regolarizzazione, prorogabile una sola volta.
La notizia di reato è comunque comunicata al pubblico ministero, ma il procedimento penale resta sospeso ai sensi dell’articolo 318-sexies. Verificato l’adempimento nel termine, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; il pagamento estingue il reato. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo, il procedimento riprende il suo corso, ma l’adempimento tardivo o l’eliminazione delle conseguenze dannose consentono comunque l’ammissione all’oblazione con riduzione della somma, ai sensi dell’articolo 318-septies, comma 3. La verifica dei presupposti, in particolare l’assenza di danno o pericolo concreto e attuale, è il punto su cui si concentra il contenzioso.
Riferimenti normativi: artt. 318-bis – 318-octies d.lgs. 152/2006; legge 22 maggio 2015, n. 68; d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
Sì, nei limiti dell’articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001, che include tra i reati presupposto numerose fattispecie del testo unico ambientale e i delitti del titolo VI-bis del codice penale. La società risponde in via autonoma se il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio.
L’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introdotto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 in attuazione della direttiva 2008/99/CE, prevede sanzioni pecuniarie e, per le ipotesi più gravi, sanzioni interdittive a carico dell’ente. Sono richiamati, tra gli altri, delitti del titolo VI-bis del codice penale e numerose fattispecie del decreto legislativo 152/2006 in materia di scarichi, rifiuti, bonifiche ed emissioni. La disposizione è stata riformulata dal decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203: l’elenco dei reati presupposto e il regime sanzionatorio applicabili vanno quindi verificati sul testo vigente alla data del fatto contestato. Sul piano preventivo, la sezione ambientale del modello organizzativo deve dare conto delle autorizzazioni in essere e delle relative scadenze, del sistema di deleghe di funzioni conformi ai requisiti elaborati in materia, della gestione documentale di formulari e registri, dei flussi informativi verso l’organismo di vigilanza e delle procedure di gestione delle non conformità.
Riferimenti normativi: art. 25-undecies d.lgs. 231/2001; d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121; direttiva (UE) 2024/1203; d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81.
il d.lgs. 81/2026 e la responsabilità degli enti in materia ambientale · responsabilità organizzative e sicurezza delle infrastrutture · modello organizzativo e organismo di vigilanza · reati urbanistici e paesaggistici · quando serve un avvocato penalista · stima del compenso sui parametri forensi · recapiti e modulo di contatto