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Reati urbanistici e paesaggistici: abusi edilizi, sequestri e sanatoria

Reati urbanistici e paesaggistici: art. 44 d.P.R. 380/2001, art. 181 d.lgs. 42/2004, sequestro preventivo, sanatoria e rimessione in pristino.

Che cosa punisce l’articolo 44 del testo unico dell’edilizia?

L’articolo 44 del d.P.R. 380/2001 punisce con contravvenzioni l’inosservanza delle norme urbanistiche, l’esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire o in totale difformità e la lottizzazione abusiva. Trattandosi di contravvenzioni, sono punibili anche a titolo di colpa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articola la sanzione penale su tre livelli. La lettera a) dell’articolo 44 punisce con l’ammenda l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. La lettera b) punisce con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso ovvero la prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.

La lettera c) punisce con l’arresto fino a due anni e l’ammenda in misura più elevata la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e gli interventi eseguiti in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale o in zone di interesse ambientale, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo. I soggetti responsabili sono individuati dall’articolo 29: il titolare del permesso, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza. Poiché si tratta di contravvenzioni, l’elemento soggettivo è integrato anche dalla colpa ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del codice penale: la difesa fondata sulla mera assenza di intento elusivo è, per questa ragione, strutturalmente debole.

Riferimenti normativi: artt. 3, 10, 22, 29, 31, 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 42, comma 4, c.p.

Che cosa punisce l’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio?

L’articolo 181 del d.lgs. 42/2004 punisce l’esecuzione di lavori su beni paesaggistici senza autorizzazione o in difformità da essa. Il comma 1 configura una contravvenzione; il comma 1-bis prevede un’ipotesi delittuosa per gli interventi che superano determinate soglie di incremento volumetrico.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 punisce all’articolo 181, comma 1, con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del d.P.R. 380/2001 chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Il comma 1-bis eleva il trattamento sanzionatorio, con la reclusione, per i lavori che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della volumetria superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora una nuova costruzione con volumetria superiore ai mille metri cubi. Il perimetro della fattispecie delittuosa è quello risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 2016, n.

56, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1-bis nella parte relativa alla lettera a), cioè ai lavori su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione, e nella parte della lettera b) che limitava l’ipotesi delittuosa ai lavori ricadenti su immobili o aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142: il delitto resta dunque ancorato alle sole soglie volumetriche. Il comma 1-ter esclude l’ipotesi delittuosa quando l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica nei casi tassativi indicati: lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; impiego di materiali difformi da quelli autorizzati; lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001. Il procedimento è quello degli articoli 167, commi 4 e 5, e 181, comma 1-quater.

Riferimenti normativi: artt. 142, 146, 167, commi 4 e 5, 181, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001; Corte cost. 23 marzo 2016, n. 56.

Il cantiere è stato sequestrato: che cosa si può fare?

Contro il sequestro preventivo disposto ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. è ammessa richiesta di riesame al tribunale della libertà entro dieci giorni dall’esecuzione. In alternativa o successivamente può essere chiesta al giudice la revoca per il venir meno dei presupposti, con eventuale appello.

L’articolo 321 del codice di procedura penale subordina il sequestro preventivo alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, quest’ultimo consistente nel pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Nei reati edilizi il periculum è tradizionalmente ancorato alla prosecuzione dell’attività edificatoria e all’ulteriore compromissione dell’assetto del territorio: quando i lavori sono ultimati, la permanenza del vincolo richiede una motivazione specifica sul carico urbanistico.

Gli strumenti impugnatori sono il riesame ai sensi dell’articolo 324, con termine di dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento, e l’appello ai sensi dell’articolo 322-bis avverso i provvedimenti diversi, tra cui il diniego di revoca. Contro la decisione del tribunale del riesame è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325, limitato alla violazione di legge, categoria nella quale rientra la motivazione apparente o mancante ma non il vizio di illogicità. Va valutata fin dall’inizio la richiesta di dissequestro finalizzata all’esecuzione di opere di messa in sicurezza o alla realizzazione della rimessione in pristino, che può essere autorizzata dal giudice con facoltà d’uso limitata.

Riferimenti normativi: artt. 321, 322-bis, 323, 324, 325 c.p.p.; art. 240 c.p.; art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001.

La sanatoria estingue il reato edilizio?

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del d.P.R. 380/2001. Non estingue però automaticamente il reato paesaggistico, che segue la disciplina autonoma dell’articolo 181 del d.lgs. 42/2004.

L’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 disciplina l’accertamento di conformità per gli interventi realizzati in assenza di permesso o in totale difformità; l’articolo 36-bis, introdotto dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, disciplina l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali, con un requisito di conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e a quella edilizia vigente al momento della realizzazione. Lo stesso articolo 36-bis regola il raccordo con il vincolo paesaggistico: quando gli interventi sono stati eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il rilascio del titolo in sanatoria presuppone il parere vincolante dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, reso nei termini stabiliti dalla norma; in caso di valutazione negativa restano ferme le misure ripristinatorie previste dal decreto legislativo 42/2004.

L’articolo 45, comma 3, prevede che il rilascio in sanatoria estingua i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti; il comma 1 dispone la sospensione dell’azione penale finché non siano ultimate le procedure amministrative. Sul versante paesaggistico opera l’articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 42/2004: l’accertamento di compatibilità è ammesso solo nei casi tassativi già indicati e produce, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-ter, effetti circoscritti. L’articolo 181, comma 1-quinquies, prevede una causa estintiva propria: la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore, effettuata prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.

Riferimenti normativi: artt. 36, 36-bis, 45 d.P.R. 380/2001; d.l. 29 maggio 2024, n. 69 conv. l. 24 luglio 2024, n. 105; artt. 167 e 181, commi 1-ter e 1-quinquies, d.lgs. 42/2004.

L’ordine di demolizione o di rimessione in pristino si prescrive?

No. L’ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del d.P.R. 380/2001 e l’ordine di rimessione in pristino previsto dall’articolo 181, comma 2, del d.lgs. 42/2004 hanno natura di sanzione amministrativa accessoria e non si estinguono per prescrizione.

L’articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 stabilisce che per le opere abusive il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L’articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 42/2004 prevede che, con la sentenza di condanna, il giudice ordini la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.

Entrambi gli ordini sono qualificati nella giurisprudenza di legittimità come sanzioni amministrative accessorie di carattere ripristinatorio e non punitivo: da qui la loro non riconducibilità alla disciplina della prescrizione della pena e la loro sopravvivenza anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, quando la condanna sia già intervenuta, nonché in caso di sospensione condizionale della pena, salva la subordinazione espressa del beneficio all’esecuzione della demolizione ai sensi dell’articolo 165 del codice penale. L’esecuzione è di competenza del pubblico ministero ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, in concorso con i poteri del Comune. Il giudice dell’esecuzione può revocare o sospendere l’ordine in presenza di provvedimenti amministrativi incompatibili, quali il rilascio di un titolo in sanatoria o l’adozione di un provvedimento di acquisizione con destinazione a fini pubblici.

Riferimenti normativi: art. 31, commi 3 e 9, d.P.R. 380/2001; art. 181, comma 2, d.lgs. 42/2004; artt. 165 e 173 c.p.; artt. 655, 665, 666 c.p.p.

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